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Il disconoscimento dei figli non è più prerogativa del padre
Pubblicato il: 08/08/2012  Nella Sezione: Leggi e norme

Oggi la leggittimazione aspetta anche alla madre e al figlio, togliendo alla marito-padre l'esclusiva legittimazione nel poter decidere il rapporto con il figlio. In parole povere non spetta più al solo padre il disconoscimento ma ci deve essere un accordo con la madre e con il figlio. (ndr)

Con la pronuncia in rassegna la Consulta estende il beneficio della sospensione del termine di proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, previsto per l'interdetto, anche all'incapace naturale affetto da abituale grave infermità mentale. Tanto in linea con le precedenti pronunce additive della stessa Corte e con la crescente considerazione del favor veritatis in materia. La sentenza offre altresì interessanti spunti di riflessione sulla tutela giurisdizionale predisposta per i soggetti incapaci, di fatto e di diritto.

1. L’azione di disconoscimento della paternità: legittimazione e termini di decadenza
Con la decisione annotata, la Corte Costituzione è intervenuta nuovamente sulla disciplina dell’azione di disconoscimento della paternità, cioè su quella azione di stato preordinata ex art. 235 c.c. a rimuovere l’attribuzione al marito della paternità del figlio concepito in costanza di matrimonio, in ossequio al combinato disposto degli artt. 231 e 232, comma 1, c.c..
L’attuale disciplina normativa, come risultante dalle rilevanti modifiche apportate dalla riforma del diritto di famiglia, nonché dalle diverse declaratorie di incostituzionalità di cui è stata oggetto, denota la perdita dell’originaria semplicità che, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto tutelare la certezza giuridica dello status di figlio legittimo proprio nella sede in cui la più decisiva delle presunzioni in materia, quale quella di cui all’art. 231 c.c., viene contestata. Segnatamente, la Novella del 1975, in un’ottica di prevalenza del favor veritatis sul favor legitimitatis, ha, tra l’altro, ampliato le ipotesi di legittimazione attiva ed innalzato il termine per la proposizione dell’azione.

La legittimazione attiva spetta, ad oggi, anche alla madre ed al figlio, al fine di evitare che il marito sia l’unico soggetto legittimato a disporre del rapporto di filiazione. 

fonte:http://www.ipsoa.it/