Oggi la leggittimazione aspetta anche alla madre e al figlio, togliendo alla marito-padre l'esclusiva legittimazione nel poter decidere il rapporto con il figlio. In parole povere non spetta più al solo padre il disconoscimento ma ci deve essere un accordo con la madre e con il figlio. (ndr)
Con la pronuncia in rassegna la Consulta estende il beneficio della sospensione del termine di proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, previsto per l'interdetto, anche all'incapace naturale affetto da abituale grave infermità mentale. Tanto in linea con le precedenti pronunce additive della stessa Corte e con la crescente considerazione del favor veritatis in materia. La sentenza offre altresì interessanti spunti di riflessione sulla tutela giurisdizionale predisposta per i soggetti incapaci, di fatto e di diritto.
La legittimazione attiva spetta, ad oggi, anche alla madre ed al figlio, al fine di evitare che il marito sia l’unico soggetto legittimato a disporre del rapporto di filiazione.
fonte:http://www.ipsoa.it/
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