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28/12/2011
Figli riconosciuti a posteriori? Il cognome del padre si aggiunge a quello della madre
Figli naturali: è stato fermato un concetto importante. I minori, anche in tenera età, hanno un’identità da salvaguardare. Quindi, il cognome della madre non può essere cancellato per un tardivoriconoscimento di paternità.
I figli riconosciuti a posteriori porterano ildoppio cognome. Lo dice una sentenza (la 27069/11 Prima sezione civile) della Cassazione, che ha confermato la decisione della corte di appello di Caltanissetta, risalente all’ottobre del 2009, che aveva dato ragione alla mamma di un bambino contraria a che il piccolo subisse la cancellazione del cognome materno, col quale era conosciuto a scuola e si era identificato.
Una sentenza che fa il paio con il nuovodiritto di famiglia che ormai equipara in tutti gli aspetti figli legittimi e naturali. E all’identico stato giuridico non può che corrispondere anche identiche tutele sul fronte della identità.
La sentenza, infatti, spiega che bisogna guardare al vissuto del minore e quando si riconosca che il bambino vive stabilmente con la madre e da questa vita ricadono tutti gli altri aspetti della sua identità, è interesse che il minore porti entrambi i cognomi dei genitori.
«Al minore venga aggiunto e non sostituito il cognome del padre e, garantire, anche in prospettiva, la tutela della sua identità personale, in relazione all’instaurato ambiente familiare e sociale di vita».
La richiesta del padre, quindi, è stata rigettata e l’indirizzo della giurisprudenza è chiaro: alriconoscimento tardivo del padre corrisponde il doppio cognome con priorità per quello della madre.
Corte di Cassazione Sez. Prima Civ. - Sent. del 15.12.2011, n. 27069
Svolgimento del processo
La Corte d’Appello di Caltanissetta, con provvedimento del 16 ottobre 2009, reso nei confronti
di L. N. e T. A., in riforma del provvedimento del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta del 26-5/11-6-2009, attribuiva ex art. 262 c.c. al minore D. , figlio naturale delle parti, riconosciuto prima dalla madre e poi dal padre, il cognome di entrambi i genitori. Ricorre per cassazione il T., sulla base di due motivi.
Resiste, con controricorso, la L.
di L. N. e T. A., in riforma del provvedimento del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta del 26-5/11-6-2009, attribuiva ex art. 262 c.c. al minore D. , figlio naturale delle parti, riconosciuto prima dalla madre e poi dal padre, il cognome di entrambi i genitori. Ricorre per cassazione il T., sulla base di due motivi.
Resiste, con controricorso, la L.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’a.rt. 262 c.c., con il secondo, vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
Non si ravvisa violazione di legge. Questa Corte ha avuto modo di precisare (tra le altre, Cass. n. 2644 del 2011) che in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale, riconosciuto
non contestualmente dai genitori il giudice è investito del potere-dovere, di decidere su ognuna delle possibilità previste dall’ art. 262, II e III comma c.c., avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all’interesse del minore, ed escludendo qualsiasi automaticità (che non riguarda il patronimico, per il quale non sussiste alcun privilegio), nonché, in particolare, l’esigenza di equiparare sempre e comunque l’attribuzione del cognome del figlio naturale a quella del figlio nato nel matrimonio (al riguardo, Cass. n. 12670 del 2009) .
Criterio direttivo deve essere quello di salvaguardare l’identità personale del soggetto. Né si potrebbe affermare che l’identità di un minore in tenerissima età non sussista. Il relativo diritto richiama l’esigenza di essere se stessi, nella prospettiva di una compiuta rappresentazione della personalità individuale in tutti i suoi aspetti ed implicazioni, nelle sue qualità ed attribuzioni;
diritto alla propria identità, sottoposta ai medesimi mutamenti della personalità individuale
(e quindi diritto “alla personalità” e alle condizioni che ne garantiscono lo sviluppo). Si dovrà dunque guardare al vissuto” del minore, alla vita sua trascorsa, ma pure alle eventuali prospettive future. Ovviamente la valutazione concreta del giudice di merito, se sorretta da adeguata motivazione, è incensurabile in questa sede. Chiarisce il giudice a quo , che il minore, pur in tenerissima età, fino ad oggi ha vissuto con la madre, e non si prospetta da parte dei genitori il proposito di vivere stabilmente insieme. Pur mantenendo D. rapporti con il padre, continua il provvedimento impugnato è da presumere che egli vivrà prevalentemente con la madre e la famiglia di lei. Corrisponde dunque al suo interesse originario aggiungere il cognome del padre a quello della madre, e garantire, anche in prospettiva, la tutela della sua identità personale, in relazione all’instaurato ambiente familiare e sociale di vita.
I motivi appaiono infondati.
Va rigettato conclusivamente il ricorso.
La natura del provvedimento nonché la posizione delle parti e la vicenda processuale richiedono
la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimità.
A norma dell’art. 52 D.L. 196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri datiidentificativi delle parti, dei minori e dei parenti, in quanto imposto dalla legge.
Non si ravvisa violazione di legge. Questa Corte ha avuto modo di precisare (tra le altre, Cass. n. 2644 del 2011) che in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale, riconosciuto
non contestualmente dai genitori il giudice è investito del potere-dovere, di decidere su ognuna delle possibilità previste dall’ art. 262, II e III comma c.c., avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all’interesse del minore, ed escludendo qualsiasi automaticità (che non riguarda il patronimico, per il quale non sussiste alcun privilegio), nonché, in particolare, l’esigenza di equiparare sempre e comunque l’attribuzione del cognome del figlio naturale a quella del figlio nato nel matrimonio (al riguardo, Cass. n. 12670 del 2009) .
Criterio direttivo deve essere quello di salvaguardare l’identità personale del soggetto. Né si potrebbe affermare che l’identità di un minore in tenerissima età non sussista. Il relativo diritto richiama l’esigenza di essere se stessi, nella prospettiva di una compiuta rappresentazione della personalità individuale in tutti i suoi aspetti ed implicazioni, nelle sue qualità ed attribuzioni;
diritto alla propria identità, sottoposta ai medesimi mutamenti della personalità individuale
(e quindi diritto “alla personalità” e alle condizioni che ne garantiscono lo sviluppo). Si dovrà dunque guardare al vissuto” del minore, alla vita sua trascorsa, ma pure alle eventuali prospettive future. Ovviamente la valutazione concreta del giudice di merito, se sorretta da adeguata motivazione, è incensurabile in questa sede. Chiarisce il giudice a quo , che il minore, pur in tenerissima età, fino ad oggi ha vissuto con la madre, e non si prospetta da parte dei genitori il proposito di vivere stabilmente insieme. Pur mantenendo D. rapporti con il padre, continua il provvedimento impugnato è da presumere che egli vivrà prevalentemente con la madre e la famiglia di lei. Corrisponde dunque al suo interesse originario aggiungere il cognome del padre a quello della madre, e garantire, anche in prospettiva, la tutela della sua identità personale, in relazione all’instaurato ambiente familiare e sociale di vita.
I motivi appaiono infondati.
Va rigettato conclusivamente il ricorso.
La natura del provvedimento nonché la posizione delle parti e la vicenda processuale richiedono
la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimità.
A norma dell’art. 52 D.L. 196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri datiidentificativi delle parti, dei minori e dei parenti, in quanto imposto dalla legge.
Depositata in Cancelleria il 15.12.2011
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leggi e norme
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