Questo testo è stato scritto nel 2006, a parte i cambiamenti degli orari di visita fiscale, le norme sono rimaste sostanzialmente invariate
Una domanda che i colleghi ci rivolgono frequentemente è se in caso di congedo per malattia del figlio, l’amministrazione scolastica possa disporre la visita fiscale.
L’INPDAP con circolare 24 del 29 maggio 2000, aveva già chiarito che il genitore assente per assistere il figlio malato non sia tenuto ad essere reperibile nelle fasce orarie (10 -12 e 17 -19), che riguardano esclusivamente il controllo della malattia del lavoratore.
Tale interpretazione è stata avallata in via ufficiale dal Dipartimento della Funzione Pubblica che, con circolare n. 14 del 16 marzo 2000, ha confermato pienamente il citato indirizzo.
Il successivo D.L.vo 151/2001-T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e paternità a norma dell’art. 47, comma 5, ha espressamente previsto che “Ai congedi di cui al presente articolo (malattia del bambino) non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore, il bambino/a ammalato non può essere sottoposto a visita fiscale né il genitore che lo accudisce deve rispettare le fasce orarie di reperibilità. ”
Pertanto è vietato dalla norma procedere a visita fiscale nei confronti del bambino qualora il genitore si assenti per malattia dello stesso.
Vi è un’ulteriore nota ministeriale, la n. 3466 del 26.10.1982, la quale precisa che l’amministrazione non ha né l’obbligo né la facoltà di disporre la visita di controllo medico-fiscale, godendo gli interessati di un vero e proprio diritto riconosciuto dalla Legge, naturalmente nella piena responsabilità della lavoratrice madre/del lavoratore padre e del medico che rilascia la certificazione sanitaria. In caso di parto gemellare o plurimo, i congedi per malattia del bambino si riferiscono a ciascun bambino di età non superiore ai tre anni. Qualora l’evento morboso insorga durante il periodo della facoltativa (periodo di congedo parentale), questa viene sospesa in quanto essa non fa venir meno il diritto alle altre forme di congedo o assenze previste dl contratto.
E' importante sottolineare che i genitori possono usufruire di questo tipo di congedo solo alternativamente; non è ammessa, infatti, in nessun caso la fruizione contemporanea per lo stesso figlio.
Il genitore che si astiene dal lavoro dovrà rilasciare una dichiarazione attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.
II ricovero ospedaliero del figlio interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie di cui sia eventualmente in fruizione il genitore stesso. Il congedo per malattia del figlio spetta al genitore richiedente anche se l'altro genitore non ne ha il diritto.
La norma generale sostiene che nel caso di malattia del bambino/a i genitori hanno diritto ad assentarsi alternativamente:
- fino a 3 anni senza limiti temporali;
- dai 3 agli 8 anni: 5 giorni lavorativi l'anno per ciascun genitore per ogni bambino/a.
Pertanto la malattia del bambino/a, documentata con apposito certificato medico rilasciato da specialista del SSN o da medico convenzionato (non più da un medico di fiducia del genitore, come in precedenza), se intervenuta nei primi 3 anni di vita, consente ai genitori, ovviamente in alternativa, di astenersi dal lavoro senza alcun limite.
Per le malattie che si verifìchino dal 3° all'8° anno, ai genitori, sempre alternativamente, è permesso di astenersi dal lavoro nel limite di 5 giorni lavorativi l'anno per ciascun genitore e per ogni figlio.
fonte: samnotizie.it
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