La Cassazione precisa il suo orientamento in materia di espulsione degli stranieri. E puntualizza che deve essere allontanato il clandestino che, sia pure genitore di figli minori residenti in Italia, non intrattiene più rapporti con loro e, anzi, li ha da tempo affidati ad altri familiari. È questa la conclusione a cui è approdata la Cassazione con la sentenza n. 1243, depositata il 22 gennaio. La pronuncia ha preso in esame il ricorso presentato da un cittadino sudamericano contro il decreto del Prefetto con il quale era stata disposta la sua espulsione in base all’articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico sull’immigrazione).
Per il cittadino straniero la situazione doveva essere riconsiderata alla luce della sua condizione di genitore di minori residenti in Italia: per i figli il suo allontanamento avrebbe costituito un trauma grave, di cui il Testo unico tiene comunque conto, ammettendo un’eccezione alle misure sull’espulsione "per gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fìsico". La scorsa settimana la stessa Cassazione aveva dato un’interpretazione estensiva di questa norma, stabilendo che l’assenza anche di un solo genitore è di per se stessa idonea a procurare un grave danno allo sviluppo del minore, introducendo di fatto una sorta di "automatismo" nella concessione della deroga all’allontanamento.
Il giudice di pace intervenuto per disporre il provvedimento di espulsione aveva motivato la propria convinzione facendo riferimento a una nota del Comune con la quale si sottolineava che l’uomo non si è mai presentato ai servizi sociali, ha affidato i bambini alla nonna residente anch’essa in Italia e "non rappresenta un significativo riferimento educativo per i minori". Una segnalazione a cui i giudici hanno dato il massimo credito confermando l’espulsione.
fonte: il sole 24 ore del 26 gennaio 2010
cure parentali, famiglia, italia, 2010
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