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Home Page > PATERNITÀ > Articolo Inserito il  27/10/2009

Altre notizie sui congedi per paternità  
Paternità Oggi - Altre notizie sui congedi per paternità

Il lavoratore dipendente può astenersi dal lavoro dopo la nascita del bambino e per un periodo massimo di tre mesi di età del nascituro solo nei seguenti casi: morte o grave infermità della madre, abbandono del bambino da parte della madre, affidamento esclusivo al padre o riconoscimento del figlio da parte di un solo genitore.
In questi casi, al padre sono estesi gli stessi diritti previsti per la lavoratrice madre, quali il diritto alla retribuzione, la commutabilità nell’anzianità di servizio, il divieto di licenziamento entro il primo anno di vita del bambino.

La domanda per il congedo di paternità o maternità

Per quanto riguarda il periodo di congedo successivo al parto, la domanda va presentata entro 30 giorni dalla nascita del bambino. Domande presentate successivamente non fanno perdere il diritto all’indennità anche se possono esserci conseguenze nell’ambito contrattuale del rapporto di lavoro.

Congedi parentali

Il congedo parentale viene definito dalla legge come quel periodo nel quale la lavoratrice o il lavoratore dipendente hanno la facoltà di astenersi dal lavoro, e non l’obbligo.
La madre e il padre hanno diritto al congedo parentale per un periodo di durata massima di sei mesi nei primi otto anni di vita del bambino.
Per le madri che al momento della richiesta sono single, il periodo è esteso a dieci mesi.
I padri single o separati hanno diritto ad un congedo per un periodo massimo di dieci mesi, solo se la madre del bambino è gravemente malata o deceduta, oppure in caso di abbandono o affidamento al padre del bambino.
Madre e padre possono usufruire del congedo parentale anche contemporaneamente, ma la durata massima non può superare i 10 mesi per coppia estendibile fino a 11 mesi se il padre utilizza almeno 3 mesi (es. 5 mesi la madre, 6 mesi il padre).
Per ottenere il congedo occorre presentare una domanda al datore di lavoro e all’INPS con un preavviso di almeno 15 giorni, sempre che non ci siano motivi gravi o sopravvenuti che comportino la necessità di astensione immediata dal lavoro senza preavviso. Alla domanda, nella quale deve essere precisato il periodo di astensione, devono essere allegati la dichiarazione sostitutiva del certificato di nascita attestante paternità e maternità; la dichiarazione dell’altro genitore da cui risultino eventuali periodi di congedo già fruiti per lo stesso figlio , con indicazione del datore di lavoro; la dichiarazione del genitore che presenta la domanda da cui risultino eventuali periodi di congedo già fruiti per lo stesso figlio; l’impegno di entrambi i genitori a comunicare eventuali variazioni.
Durante il congedo parentale si ha diritto ad una retribuzione pari al 30% dello stipendio per un periodo massimo complessivo di sei mesi entro i primi 3 anni del bambino (entro i primi 8 anni se si percepisce un reddito annuo inferiore a euro 11395).

fonte: supereva.it



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