www.paternitaoggi.it
Niente mantenimento se il figlio naturale maggiorenne non dimostra mancanza autonomia economica
I genitori devono sì mantenere la prole, ma solo fino a quando i ragazzi raggiungono l’indipendenza economica. E ciò vale per tutti i figli, legittimi e naturali. Per i maggiorenni il diritto al mantenimento trova il suo presupposto nella mancanza di propri mezzi di sussistenza: può dunque dire addio all’assegno il figlio naturale “over diciotto” che nella domanda rivolta al genitore, dopo la dichiarazione giudiziale di paternità, non allega la condizione legittimante, cioè la mancanza d’indipendenza economica (diversamente, starà al padre smentirlo). Lo precisa la sentenza 16612/10, emessa dalla prima sezione civile della Cassazione.
Il caso
La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento e comporta per il genitore gli stessi doveri previsti in caso di procreazione legittima, in primis quelli ex articoli 147 e 148 Cc; l’obbligo di mantenimento non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte della prole, a meno che il genitore non provi che il figlio sia ormai indipendente oppure che il mancato svolgimento di un’attività economica sia frutto di inerzia o, peggio, di un rifiuto: per verificarlo il giudice deve guardare al percorso formativo del giovane e all’andamento del mercato del lavoro nel settore in cui il ragazzo ha indirizzato i suoi interessi. E il genitore che non si oppone alla dichiarazione giudiziale di paternità può ben impugnare il capo della sentenza che riconosce al figlio l’assegno di mantenimento. Qui arriva il monito della Suprema corte agli avvocati: insieme con il rapporto di filiazione, la mancanza di autonomia economica è un fatto costitutivo del diritto al mantenimento del figlio; se l’allegazione si può ritenere implicita nella domanda del minorenne, lo stesso principio non vale quando a chiedere l’assegno è il maggiorenne, il quale deve esplicitare la condizione che dà titolo alla domanda, cioè il fatto di non essere ancora indipendente. Solo così scatta l’onere di dimostrare il contrario in capo al genitore.
lastampa.it
|