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Cassazione: no al mantenimento "fai da te"! sentenza del 2009
sentenza del 2009. Un padre non può sottrarsi all'obbligo del mantenimento nei confronti dei figli dimostrando di aver corrisposto loro la paghetta settimanale e provveduto direttamente ad altre spese regalando beni voluttuari e motorini. Queste elargizioni infatti, spiega la Cassazione, non sostituiscono in alcun modo l'obbligo del mantenimento. I giudici del Palazzaccio sono stati categorici, questo modo di manifestare interesse per i figli non basta a salvarsi da una condanna penale per il reato di omissione dei mezzi di sussistenza se non si versa regolarmente l'assegno. L'avvertimento arriva dalla Sesta sezione penale della Corte che, con sentenza 29459 del 2009, ha confermato la condanna a tre mesi di reclusione e 300 euro di multa resa nei confronti di un padre separato che di sua iniziativa aveva "sostituito il mantenimento" con la paghetta settimanale e con il pagamento diretto di altre spese per l'acquisto di un motorino e di altri beni voluttuari. L'uomo aveva anche provveduto direttamente al pagamento di spese mediche e delle spese per la scuola. Questa sorta di "mantenimento fai da te" non la salvato dalla condanna da parte dei giudici di merito e, nella stessa direzione, si è pronunciata o alla Corte sottolineato che il padre ''non ha adempiuto all'obbligo di mantenimento della figlia e sicuramente non lo ha assolto con la corresponsione di mezzi per spese voluttuarie o per spese straordinarie (mediche e per studi), considerato lo stato di bisogno della figlia minorenne, priva di reddito proprio, e considerato l'obbligo del genitore di provvedere a ovviare a tale stato non viene meno se al sostentamento del minore provvedano altri''.
Fonte: studiocataldi.it
articolo di Roberto Cataldi
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