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Cassazione: padre assente? Ai figli va comunque il suo cognome
sentenza del 2009. Anche se un padre è “assente” e non adempie ai suoi doveri naturali, ai figli spetta sempre e in ogni caso il cognome paterno. Lo chiarisce la Corte di Cassazione che ha convalidando la decisione dei giudici di merito di imporre ad una minorenne di continuare a conservare il cognome del padre anche se questi "e' venuto ai propri obblighi naturali, lasciandola priva dell'apporto affettivo". La madre della ragazza aveva chiesto che alla bambina venisse messo il suo cognome visto che il padre continuava ad essere un uomo assente e nel rivolgersi alla supreva corte aveva fatto notare che "la conservazione del cognome paterno in ipotesi di gravi negligenze e trascuratezze comporta e puo' comportare per il minore un grave danno perche' ogni volta che si presentera' con il cognome del padre coniughera' il proprio senso d'identita' con la perdurante assenza del padre e con il fatto lacerante del suo abbandono”. I giudici di Piazza Cavour, (sentenza 4819 del 2009) hanno respinto il ricorso evidenziando che "e' da escludere che il diritto del minore possa essere influenzato direttamente da valutazioni circa la correttezza del comportamento del genitore". Alla bambina resta dunque il cognome del papà anche se questi "anche dopo la sentenza di primo grado non aveva versato nessuna somma per il suo mantenimento ed era venuto meno ai propri obblighi naturali, lasciandola priva dell'apporto affettivo".
fonte:studiocataldi.it
articolo di roberto cataldi
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