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Congedi di paternità: richiediamo quello che ci spetta e facciamo i padri!
Pubblicato il: 13/04/2010  Nella Sezione: Paternità

Il padre lavoratore dipendente può astenersi dal lavoro dopo la nascita del bambino e per un periodo massimo di tre mesi di età del nascituro solo nei seguenti casi: morte o grave infermità della madre, abbandono del bambino da parte della madre, affidamento esclusivo al padre o riconoscimento del figlio da parte di un solo genitore.
In questi casi, al padre sono estesi gli stessi diritti previsti per la lavoratrice madre, quali il diritto alla retribuzione, la commutabilità nell'anzianità di servizio, il divieto di licenziamento entro il primo anno di vita del bambino.

La domanda per il congedo di paternità o maternità
Per quanto riguarda il periodo di congedo successivo al parto, la domanda va presentata entro 30 giorni dalla nascita del bambino. Domande presentate successivamente non fanno perdere il diritto all'indennità anche se possono esserci conseguenze nell'ambito contrattuale del rapporto di lavoro.

Congedi parentali
Il congedo parentale viene definito dalla legge come quel periodo nel quale la lavoratrice o il lavoratore dipendente hanno la facoltà di astenersi dal lavoro, e non l'obbligo.
La madre e il padre hanno diritto al congedo parentale per un periodo di durata massima di sei mesi nei primi otto anni di vita del bambino.
Per le madri che al momento della richiesta sono single, il periodo è esteso a dieci mesi.
I padri single o separati hanno diritto ad un congedo per un periodo massimo di dieci mesi, solo se la madre del bambino è gravemente malata o deceduta, oppure in caso di abbandono o affidamento al padre del bambino.
Madre e padre possono usufruire del congedo parentale anche contemporaneamente, ma la durata massima non può superare i 10 mesi per coppia estendibile fino a 11 mesi se il padre utilizza almeno 3 mesi (es. 5 mesi la madre, 6 mesi il padre).
Per ottenere il congedo occorre presentare una domanda al datore di lavoro e all'INPS con un preavviso di almeno 15 giorni, sempre che non ci siano motivi gravi o sopravvenuti che comportino la necessità di astensione immediata dal lavoro senza preavviso. Alla domanda, nella quale deve essere precisato il periodo di astensione, devono essere allegati la dichiarazione sostitutiva del certificato di nascita attestante paternità e maternità; la dichiarazione dell'altro genitore da cui risultino eventuali periodi di congedo già fruiti per lo stesso figlio , con indicazione del datore di lavoro; la dichiarazione del genitore che presenta la domanda da cui risultino eventuali periodi di congedo già fruiti per lo stesso figlio; l'impegno di entrambi i genitori a comunicare eventuali variazioni.
Durante il congedo parentale si ha diritto ad una retribuzione pari al 30% dello stipendio per un periodo massimo complessivo di sei mesi entro i primi 3 anni del bambino (entro i primi 8 anni se si percepisce un reddito annuo inferiore a € 11395).

Casi particolari
Adozione o affidamento
I genitori adottivi o affidatari godono degli stessi diritti e della stessa tutela in materia di congedi: il congedo di maternità può essere utilizzato nei primi tre mesi dall'ingresso del bambino nella famiglia e fino al 6° anno di vita mentre il congedo parentale è previsto fino agli 8 anni di età del bambino con le stesse modalità previste per i genitori naturali.
Se il bambino ha un'età compresa tra i 6 e i 12 anni, il congedo può essere utilizzato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nella famiglia.


Genitori di figli disabili
I genitori di figli minori disabili hanno diritto all' estensione del periodo di congedo parentale fino al compimento dei tre anni di vita del bambino, con retribuzione pari al 30% della retribuzione convenzionale, oppure possono usufruire ogni giorno di due ore di riposo retribuite (se l'orario di lavoro è inferiore a sei ore il riposo è di un'ora).
Se il minore ha un'età compresa tra i tre e i diciotto anni i genitori possono usufruire mensilmente di tre giorni di permesso retribuito ma questo periodo deve essere ripartito tra i due genitori se entrambi dipendenti.
In presenza di figli disabili maggiorenni si ha diritto allo stesso periodo di permessi mensili solo se il genitore che vuole usufruire di tali permessi convive con il figlio o comunque lo assiste in maniera continua.
La legge prevede un congedo straordinario per l'assistenza di figli handicappati per i quali è stata accertata, da almeno cinque anni, la situazione di gravità. Il congedo, in questa ipotesi, ha la durata massima di due anni, nell'arco della vita lavorativa, e può essere frazionato (a giorni, settimane, mesi, ecc.). Il congedo viene retribuito con un'indennità pari all'ultima retribuzione percepita.
La domanda di richiesta di congedo deve essere presentata all'INPS in duplice copia. Una di esse viene restituita dall'INPS per ricevuta e va presentata dall'interessato al datore di lavoro per fruire del congedo. Alla domanda deve essere allegata anche la documentazione della ASL dalla quale risulti la gravità dell' handicap accertata da almeno cinque anni.
Interruzione gravidanza
Per le lavoratrici subordinate, l'interruzione della gravidanza avvenuta dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione è considerata a tutti gli effetti parto mentre l'interruzione avvenuta prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione (aborto) è equiparata alla malattia e quindi la lavoratrice non ha diritto all'indennità di maternità, ma, eventualmente, a quella di malattia. Alle lavoratrici autonome viene pagata una indennità per 30 giorni in caso di interruzione della gravidanza tra il terzo mese e il 180° giorno di gestazione.

Riposi giornalieri
Durante il primo anno di vita del bambino i genitori lavoratori dipendenti possono usufruire di riposi giornalieri: la legge prevede due ore al giorno per un orario di lavoro pari o superiore a 6 ore, un'ora al giorno per un orario di lavoro inferiore a 6 ore.
Il padre lavoratore può usufruire dei riposi giornalieri solo nel caso in cui vi rinunci la madre, in caso di grave malattia o morte di questa, in caso di affidamento del figlio al padre, oppure se la madre non può usufruire dei riposi giornalieri perché non ne ha diritto (se lavoratrice autonoma, libera professionista. ecc.).
In presenza di parto gemellare le ore di riposo giornaliere sono raddoppiate e possono essere utilizzate anche contemporaneamente da tutti e due i genitori.
La domanda di riposi orari della madre va presentata al datore di lavoro, quella del padre va presentata all'INPS e al datore di lavoro.

Assenze per malattia del bambino
Ogni genitore, alternativamente, anche se ha esaurito i congedi, può assentarsi dal lavoro in caso di malattia del figlio. Per i primi 3 anni di vita del bambino sono concessi 30 giorni all'anno frazionabili, mentre dai 3 agli 8 anni del bambino sono concessi 5 giorni all'anno per ciascun genitore.
Molte volte nei contratti collettivi è previsto che le assenze siano retribuite solo per i primi tre anni del bambino.
La domanda deve essere presentata al datore di lavoro allegando il certificato medico di un pediatra dell'Asl o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che attesti la malattia del bimbo.

fonte: stranieriinitalia.it