Altra sentenza del Tar che accoglie il ricorso di uno sfollato contro la revoca di un alloggio del progetto C.a.s.e. da parte della Sge (Struttura per la gestione dell'emergenza).Al ricorrente, assistito dall'avvocato Marilena De Ciantis, era stato assegnato un monolocale di 30 mq. in località Assergi, avendo indicato un nucleo familiare di due persone, ovvero composto anche dal figlio convivente in altra città con la madre, in seguito a separazione consensuale.
Condizione dichiarata dal ricorrente e che, secondo i magistrati (presidente Cesare Mastrocola, consiglieri Paolo Passoni e Maria Abruzzese) “la struttura per l’emergenza aveva dunque valutato, o avrebbe dovuto valutare” poiché “si evinceva chiaramente che il figlio era affidato alla madre e che il padre avrebbe potuto vedere e tenere con sé il figlio nei giorni e nei periodi disposti dal tribunale”
L’UNITA’ ABITATIVA: altro aspetto messo in rilievo dalla sentenza riguarda il monolocale assegnato al ricorrente, poiché “la tipologia dell’alloggio assegnato è tale da costituire la minima unità abitativa, e cioè l’alloggio di estensione minore tra quelli realizzati ed oggetto di assegnazione” e quindi, prosegue la sentenza “consegue che il diverso alloggio che l’Amministrazione resistente assume assegnabile al ricorrente in ragione della sua condizione di single con figlio non stabilmente convivente (alloggio, secondo la prospettazione fattuale contenuta nello stesso atto di revoca, munito di letto aggiunto) non avrebbe potuto essere comunque più piccolo di quello assegnato; con conseguente illogicità della disposta revoca”.
LA CONDIZIONE DI SINGLE: i magistrati hanno rimarcato, in modo simile ad altra sentenza, che la condizione del ricorrente “non è in ogni caso assimilabile a quella di un single, dovendo attribuirsi rilevanza, peraltro fondata su apicali principi costituzionali (art. 30, 1° comma, Cost.), proprio alla condizione di padre, benché non affidatario, che, in forza dello stesso provvedimento di omologazione della separazione consensuale, conserva il diritto-dovere di mantenere una relazione, anche abitativa, nei periodi fissati, con il figlio minore; relazione che va certamente considerata ai fini dell’assegnazione dell’alloggio.”
di Patrizio Trapasso - ilcapoluogo.com
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