Secondo la Cassazione il «disinteresse morale» manifestato dal genitore separato nei confronti della prole va sanzionato in base all’art. 570 del codice penale che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare. In questo modo, la Sesta sezione penale ha convalidato una multa di cento euro, oltre a 20 giorni di reclusione, nei confronti di un papà residente in provincia di Genova, accusato di avere fatto mancare gli alimenti alle due figlie minorenni, così come stabilito dal giudice civile in sede di separazione e di avere tenuto «una condotta contraria alla morale delle famiglie, disinteressandosi affettivamente» dei figli.
Il padre era già stato condannato con sentenza irrevocabile dal Tribunale di Acqui Terme a 500 euro di multa e a due mesi di libertà controllata. Inutilmente l’uomo ha tentato di sostenere che illegittimamente i giudici hanno ritenuto di sanzionare il «semplice disinteresse di esclusiva natura sociale o morale verso il nucleo di origine», ritenendo invece insussistente l’omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza poichè «nel breve periodo della contestazione la madre affidataria delle bambine aveva provveduto con i proventi del proprio lavoro ai bisogni primari».
La Cassazione ha respinto la tesi difensiva e ha rilevato che «la contestazione mossa all’imputato è stata articolata in rapporto alla duplice tipizzazione delle condotte criminose sanzionate dall’art. 570 c.p.» in maniera del tutto legittima vista «l’attuazione di una condotta contraria alla morale e all’ordine della famiglia» consistita nel fare mancare l’affetto necessario alle figlie, «sia omissiva degli oneri contributivi finanziari determinati dal giudice civile».
lastampa.it
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